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Art. 1 - COSTITUZIONE.
E' costituita con sede in Torino, un'associazione, senza scopo di lucro, denominata: "CENTRO STUDI per la DIFESA e la SICUREZZA" con acronimo CeSDiS, che identifica l'associazione a tutti gli effetti del presente statuto.

Art. 2 - SEDE.
L'Associazione ha sede legale in Torino, Via Ottavio Assarotti, 7, e potrà istituire altre sedi secondarie ovunque ritenga opportuno.

Art. 3 - DURATA.
La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 - SCOPO.
L'Associazione intende, in via permanente, senza scopo di lucro:
a) analizzare e studiare sotto il profilo giuridico, geo-strategico e geo-politico ogni crisi internazionale ed ogni tipologia di conflitto armato internazionale e non internazionale avendo riguardo per le problematiche inerenti alla difesa ed alla sicurezza interna ed internazionale;
b) promuovere ogni forma di dialogo e di incontro con le forze politiche, sociali e culturali allo scopo di sviluppare e rafforzare la conoscenza delle problematiche inerenti alla difesa ed alla sicurezza;
c) promuovere incontri con le Istituzioni nazionali ed internazionali allo scopo di approfondire le politiche e la cooperazione destinate a garantire la difesa e la sicurezza interna ed internazionale;
d) collaborare con le Istituzioni nazionali ed internazionali allo scopo di fornire alle stesse utili informazioni sull'evoluzione di ogni forma di conflittualità;
e) tutelare e difendere i diritti umani minacciati in occasione di qualsiasi conflitto armato indipendentemente dal carattere interno od internazionale dello stesso;
f) supportare progetti e realizzare ricerche a sostegno dei diritti umani e della protezione delle vittime e dei gruppi sociali vulnerabili in occasione di conflitto armato;
g) promuovere e organizzare seminari di studio e conferenze, anche a carattere internazionale, nelle materie indicate alla lettera a);
h) promuovere iniziative editoriali e altri mezzi di comunicazione inerenti alla difesa ed alla sicurezza interna ed internazionale;
i) promuovere iniziative destinate a sensibilizzare ed incentivare, anche attraverso borse di studio, premi ed attività promozionali, lo studio delle relazioni internazionali, dei diritti umani e delle politiche volte a garantire la pace e la sicurezza internazionale;
j) contribuire allo sviluppo ed allo studio delle attività CIMIC (Cooperazione Civile Militare) nelle regioni colpite da conflitti ed interessate dagli interventi militari internazionali previsti nell'ambito delle Operazioni di Sostegno alla Pace (P.S.Os.);
k) promuovere corsi di formazione professionale a livello regionale, nazionale e internazionale allo scopo di favorire le professionalità specifiche in materia di difesa e sicurezza.
Per il raggiungimento dei propri scopi, l'associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Art. 5 - PATRIMONIO SOCIALE.
Il patrimonio dell'Associazione é costituito:
1) dalle quote sociali di ammissione e dai contributi straordinari deliberati;
2) da elargizioni o contributi volontari di cittadini, di organismi governativi e non, di Istituzioni;
3) da eventuali donazioni, lasciti e contribuzioni straordinarie di persone ed Enti, anche pubblici;
4) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.
L'Associazione può accettare la donazione di beni mobili ed immobili.

ART. 6 - PROVENTI.
I proventi con i quali l'associazione provvede alla propria attività e gestione sono:
a) le quote associative;
b) i redditi dei beni patrimoniali;
c) le erogazioni e i contributi di cittadini, enti e associazioni;
d) le raccolte pubbliche di fondi.

Art. 7 - ASSOCIATI.
L'ammissione all'associazione non può essere prevista per un periodo
temporaneo.
Per l'ammissione all'associazione deve essere presentata apposita domanda al Consiglio Direttivo specificando:
a) cognome, nome, data di nascita e luogo, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;
b) di accettare lo Statuto dell'Associazione e l'eventuale regolamento;
La domanda dovrà essere accompagnata da un breve curriculum vitae.
La domanda presentata da enti o persone giuridiche deve contenere le seguenti indicazioni:
1) la denominazione e la ragione sociale, la sede e l'attività che ne formano l'oggetto;
2) la qualità della persona che ne sottoscrive la domanda;
3) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda.
Alla domanda deve essere allegata copia dell'atto costitutivo e del relativo Statuto, nonché la deliberazione dell'organo sociale di cui al numero 3) del comma precedente.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro il 30 luglio di ogni anno, con riferimento alle domande presentate nel primo semestre, ed entro il 31 dicembre per le domande presentate successivamente a tale data. In assenza di comunicazione, entro 60 giorni dai termini predetti, la domanda deve intendersi respinta. Il Consiglio Direttivo non é tenuto a esplicitare la motivazione del diniego.
La delibera di ammissione diventa operativa ed è annotata nel libro dei soci dopo il versamento della quota associativa da parte del nuovo associato. L'iscrizione nel Libro dei Soci è subordinata al versamento della quota sociale entro 15 giorni dalla comunicazione di ammissione.
I membri dell'associazione si suddividono in:
a) soci fondatori: sono tali tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo;
b) soci ordinari: sono tali tutti coloro che, avendo compiuto il diciottesimo anno di età, condividono interesse per le attività espresse nel presente statuto. Possono essere ammessi quali soci ordinari anche Enti e persone giuridiche;
c) soci sostenitori: coloro che in possesso dei requisiti di cui alla lettera b) versino una quota pari o superiore a quella annualmente determinata dal Comitato Direttivo con riferimento espresso a tale categoria di associati;
d) soci onorari: sono tali coloro che si sono distinti per meriti professionali negli specifici settori di competenza dello Statuto. I soci onorari sono dispensati dal versamento delle quote sociali.
Il numero dei Soci è illimitato.

Art. 8 - QUOTE ASSOCIATIVE.
L'importo della quota associativa sarà stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo con riferimento all'anno solare successivo. A riprova dell'avvenuto pagamento della quota sarà rilasciato un apposito tesserino sul quale saranno apposte le vidimazioni annuali.
Le quote associative annuali debbono essere versate entro il 31 gennaio di ogni anno.
Le quote versate non sono rivalutabili, né trasmissibili, né ripetibili, tanto nel caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, quanto nell'ipotesi di scioglimento dell'Associazione.

Art. 9 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI.
Gli associati, in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso, hanno pari diritti, indipendentemente dalla categoria cui appartengono.
Essi devono impegnarsi, nell'interesse comune, a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone, secondo le norme del presente statuto.
Gli associati hanno diritto al voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea, nonché di essere eletti alle cariche associative.


ART. 10 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO.
Gli associati cessano di far parte dell'associazione per morte, recesso ed esclusione. La qualità di associato non è trasmissibile. L'associato può sempre recedere dall'associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto, a mezzo, di lettera raccomandata, al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso ed ha effetto con lo scadere di quest'ultimo.
L'esclusione di un associato può
essere deliberata dall'Assemblea, su iniziativa del Consiglio Direttivo, in caso di:
a) cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento delle quote associative per due anni consecutivi;
b) violazione di norme etiche o di disposizioni statutarie o regolamentari;
c) interdizione, inabilitazione ovvero condanna per reati non colposi divenuta definitiva;
d) condotta contraria alle leggi ed all'ordine pubblico.
L'inizio del procedimento di esclusione deve essere comunicato personalmente all'associato, per mezzo di lettera raccomandata, contenente l'indicazione specifica degli addebiti, affinché lo stesso possa contestarli in Assemblea.
L'associato può impugnare l'esclusione entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata comunicata la deliberazione, per mezzo di lettera raccomandata, promovendo la nomina del collegio arbitrale di cui all'art. 17 del presente statuto.

Art. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.
Gli organi dell'associazione sono:
a) Assemblea generale degli associati;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Vice Presidente;
e) Il Segretario Generale;
f) Il Comitato Scientifico;
g) Il Tesoriere;

Art. 12 - ASSEMBLEA.
L'Assemblea è composta da tutti gli associati, in regola con il pagamento della quota associativa annua. L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.
Ogni associato avente diritto di voto può farsi rappresentare da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta.
Nell'assemblea ogni associato ha diritto ad un voto in tutte le deliberazioni, comprese quelle concernenti le modificazioni statutarie, l'approvazione di eventuali regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, anche fuori dalla sede sociale, almeno una volta l'anno entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e, quando occorra, per la nomina dei Consiglieri.
L'assemblea deve, inoltre, essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.
Le assemblee sono convocate mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, luogo ed ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare, spedito ad ogni associato a mezzo di lettera o fax almeno otto giorni della data fissata. L'avviso predetto può contenere l'indicazione della data della seconda convocazione.

ART. 13 - DELIBERAZIONI.
Le deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono prese, a maggioranza dei voti presenti. In prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
L'Assemblea é presieduta da Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o dal Segretario Generale. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea. Delle riunioni effettuate è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.


Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO.
L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri, eletti fra gli associati, che durano in carica cinque esercizi e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di uno dei suoi componenti, il Consiglio, nella prima riunione, provvede alla sua sostituzione. I consiglieri così sostituiti restano in carica per la durata residua del Consiglio. Il Consiglio direttivo elegge fra i propri componenti il Presidente,
il Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, il Segretario Generale ed il Tesoriere.
La carica di Consigliere è gratuita. I Consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese documentate sostenute previa delibera del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio direttivo può delegare specifici incarichi a singoli Consiglieri ed associati.
Il Consiglio Direttivo é convocato mediante fax, telegramma o messaggio di posta elettronica contenente l'indicazione degli argomenti da trattare da inviarsi almeno cinque giorni prima della riunione ed in caso di urgenza ventiquattro ore.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei Consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni relative all'ammissione di nuovi soci devono essere assunte dal Consiglio Direttivo all'unanimità.
Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e dell'eventuale preventivo, all'ammontare della quota sociale nonché in ordine alle domande di ammissione.
Le sedute sono presiedute dal Presidente o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo é investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione compreso quelli di:
a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione;
b) convocare assemblee;
a) deliberare sull'ammissione dei nuovi associati;
a) redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
b) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione;
c) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
d) sottoporre all'assemblea proposte, segnalazioni e mozioni formulate dagli associati in ordine ad eventuali modifiche statutarie;
e) deliberare in qualsiasi materia non espressamente riservata all'assemblea dalla legge o dal presente statuto.

ART. 15 - PRESIDENTE.
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica cinque esercizi ed è rieleggibile. Presiede l'Assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle deliberazioni. In caso di sua assenza o impedimento, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente.


Art. 16 - SEGRETARIO GENERALE.
Il Segretario Generale coordina l'attività dell'Associazione, controlla l'adempimento delle incombenze connesse alla vita associativa allo scopo di garantirne il buon funzionamento e presiede il Comitato Scientifico.

Art. 17 - COMITATO SCIENTIFICO.
Il Comitato Scientifico è composto da non più di ventiquattro associati cooptati dal Consiglio Direttivo ed è presieduto dal Segretario Generale. Il Comitato Scientifico esprime pareri tecnici non vincolanti in ordine alle attività scientifiche dell'associazione. Può, inoltre, essere suddiviso in gruppi di studio allo scopo di effettuare congiuntamente ad altri associati studi e ricerche inerenti alle tematiche ed alle attività indicate all'art. 4 del presente statuto. I componenti del Comitato Scientifico cessano le proprie funzioni al termine della consigliatura in cui sono stati nominati e possono essere riconfermati. I componenti del Comitato Scientifico non hanno diritto a compensi o indennità ma al solo rimborso delle spese documentate sostenute solo in quanto autorizzate preventivamente con deliberazione del Comitato Direttivo.

Art. 18 - TESORIERE.
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo da sottoporre al termine di ogni esercizio al Comitato Direttivo.


Art. 19 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO.

Gli esercizi finanziari vanno dal 1/1 (primo gennaio) al 31/12 (trentuno dicembre) di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato Direttivo procederà alla formazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed all'eventuale preventivo delle spese all'assemblea che dovrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
A partire dalla data dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, bilancio e programma saranno depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati.
E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art.20 - REGOLAMENTO.
Il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla redazione di un Regolamento interno per l'esecuzione delle presenti norme statutarie, per la determinazione dei criteri amministrativi e per la formazione ed il funzionamento di eventuali Commissioni di Studio.


Art.21 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE.

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Quanto residuerà sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o fini di pubblica utilità, scelta dall'assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.


Art. 22 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA.
Tutte le controversie, di qualsiasi specie e natura, insorte fra gli associati o fra questi e l'associazione in merito all'interpretazione ed all'applicazione del presente statuto, ad eccezione di quelle di competenza inderogabile dell'Autorità Giudiziaria, saranno rimesse al giudizio inappellabile di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati dalle parti ed il terzo di comune accordo tra gli arbitri di parte.
In difetto di accordo tra gli arbitri di parte sulla nomina del terzo arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Torino. Il Collegio Arbitrale giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura, in via irrituale, entro il termine di novanta giorni dalla sua composizione.

Art.23 - ESCLUSIONI.
Per quanto non stabilito nel presente Statuto, valgono le norme contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.