|
Art. 4 -
SCOPO.
L'Associazione
intende, in via permanente, senza scopo di lucro:
a) analizzare e
studiare sotto il profilo giuridico, geo-strategico e
geo-politico ogni crisi internazionale ed ogni tipologia
di conflitto armato internazionale e non internazionale
avendo riguardo per le problematiche inerenti alla
difesa ed alla sicurezza interna ed internazionale;
b) promuovere ogni
forma di dialogo e di incontro con le forze politiche,
sociali e culturali allo scopo di sviluppare e
rafforzare la conoscenza delle problematiche inerenti
alla difesa ed alla sicurezza;
c) promuovere
incontri con le Istituzioni nazionali ed internazionali
allo scopo di approfondire le politiche e la
cooperazione destinate a garantire la difesa e la
sicurezza interna ed internazionale;
d) collaborare con
le Istituzioni nazionali ed internazionali allo scopo di
fornire alle stesse utili informazioni sull'evoluzione
di ogni forma di conflittualità;
e) tutelare e
difendere i diritti umani minacciati in occasione di
qualsiasi conflitto armato indipendentemente dal
carattere interno od internazionale dello stesso;
f) supportare
progetti e realizzare ricerche a sostegno dei diritti
umani e della protezione delle vittime e dei gruppi
sociali vulnerabili in occasione di conflitto armato;
g) promuovere e
organizzare seminari di studio e conferenze, anche a
carattere internazionale, nelle materie indicate alla
lettera a);
h) promuovere
iniziative editoriali e altri mezzi di comunicazione
inerenti alla difesa ed alla sicurezza interna ed
internazionale;
i) promuovere
iniziative destinate a sensibilizzare ed incentivare,
anche attraverso borse di studio, premi ed attività
promozionali, lo studio delle relazioni internazionali,
dei diritti umani e delle politiche volte a garantire la
pace e la sicurezza internazionale;
j) contribuire allo
sviluppo ed allo studio delle attività CIMIC
(Cooperazione Civile Militare) nelle regioni colpite da
conflitti ed interessate dagli interventi militari
internazionali previsti nell'ambito delle Operazioni di
Sostegno alla Pace (P.S.Os.);
k) promuovere corsi
di formazione professionale a livello regionale,
nazionale e internazionale allo scopo di favorire le
professionalità specifiche in materia di difesa e
sicurezza.
Per il
raggiungimento dei propri scopi, l'associazione potrà
organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla
legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza con
celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione.
Art. 5 -
PATRIMONIO SOCIALE.
Il patrimonio
dell'Associazione é costituito:
1) dalle quote
sociali di ammissione e dai contributi straordinari
deliberati;
2) da elargizioni o
contributi volontari di cittadini, di organismi
governativi e non, di Istituzioni;
3) da eventuali
donazioni, lasciti e contribuzioni straordinarie di
persone ed Enti, anche pubblici;
4) dai fondi
derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.
L'Associazione può accettare la donazione di beni mobili
ed immobili.
ART. 6 -
PROVENTI.
I proventi con i
quali l'associazione provvede alla propria attività e
gestione sono:
a) le quote
associative;
b) i redditi dei
beni patrimoniali;
c) le erogazioni e
i contributi di cittadini, enti e associazioni;
d) le
raccolte pubbliche di fondi.
Art. 7 -
ASSOCIATI.
L'ammissione all'associazione non può essere prevista
per un periodo
temporaneo.
Per
l'ammissione all'associazione deve essere presentata
apposita domanda al Consiglio Direttivo specificando:
a)
cognome, nome, data di nascita e luogo, domicilio,
cittadinanza e codice fiscale;
b) di
accettare lo Statuto dell'Associazione e l'eventuale
regolamento;
La domanda
dovrà essere accompagnata da un breve curriculum vitae.
La domanda
presentata da enti o persone giuridiche deve contenere
le seguenti indicazioni:
1) la
denominazione e la ragione sociale, la sede e l'attività
che ne formano l'oggetto;
2) la
qualità della persona che ne sottoscrive la domanda;
3)
l'organo sociale che ha autorizzato la domanda.
Alla
domanda deve essere allegata copia dell'atto costitutivo
e del relativo Statuto, nonché la deliberazione
dell'organo sociale di cui al numero 3) del comma
precedente.
Il
Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle
domande di ammissione entro il 30 luglio di ogni anno,
con riferimento alle domande presentate nel primo
semestre, ed entro il 31 dicembre per le domande
presentate successivamente a tale data. In assenza di
comunicazione, entro 60 giorni dai termini predetti, la
domanda deve intendersi respinta. Il Consiglio Direttivo
non é tenuto a esplicitare la motivazione del diniego.
La
delibera di ammissione diventa operativa ed è annotata
nel libro dei soci dopo il versamento della quota
associativa da parte del nuovo associato. L'iscrizione
nel Libro dei Soci è subordinata al versamento della
quota sociale entro 15 giorni dalla comunicazione di
ammissione.
I membri
dell'associazione si suddividono in:
a) soci
fondatori: sono tali tutti coloro che sono intervenuti
nell'atto costitutivo;
b) soci
ordinari: sono tali tutti coloro che, avendo compiuto il
diciottesimo anno di età, condividono interesse per le
attività espresse nel presente statuto. Possono essere
ammessi quali soci ordinari anche Enti e persone
giuridiche;
c) soci
sostenitori: coloro che in possesso dei requisiti di cui
alla lettera b) versino una quota pari o superiore a
quella annualmente determinata dal Comitato Direttivo
con riferimento espresso a tale categoria di associati;
d) soci
onorari: sono tali coloro che si sono distinti per
meriti professionali negli specifici settori di
competenza dello Statuto. I soci onorari sono dispensati
dal versamento delle quote sociali.
Il numero
dei Soci è illimitato.
Art. 8 -
QUOTE ASSOCIATIVE.
L'importo
della quota associativa sarà stabilito annualmente dal
Consiglio Direttivo con riferimento all'anno solare
successivo. A riprova dell'avvenuto pagamento della
quota sarà rilasciato un apposito tesserino sul quale
saranno apposte le vidimazioni annuali.
Le quote
associative annuali debbono essere versate entro il 31
gennaio di ogni anno.
Le quote
versate non sono rivalutabili, né trasmissibili, né
ripetibili, tanto nel caso di scioglimento del singolo
rapporto associativo, quanto nell'ipotesi di
scioglimento dell'Associazione.
Art. 9 -
DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI.
Gli
associati, in regola con il versamento della quota
associativa dell'anno in corso, hanno pari diritti,
indipendentemente dalla categoria cui appartengono.
Essi
devono impegnarsi, nell'interesse comune, a contribuire
al conseguimento delle finalità che l'associazione si
propone, secondo le norme del presente statuto.
Gli
associati hanno diritto al voto per tutte le
deliberazioni dell'assemblea, nonché di essere eletti
alle cariche associative.
ART. 10 -
CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO.
Gli
associati cessano di far parte dell'associazione per
morte, recesso ed esclusione. La qualità di associato
non è trasmissibile. L'associato può sempre recedere
dall'associazione. La dichiarazione di recesso deve
essere comunicata per iscritto, a mezzo, di lettera
raccomandata, al Consiglio Direttivo almeno tre mesi
prima dello scadere dell'anno in corso ed ha effetto con
lo scadere di quest'ultimo.
L'esclusione di un associato può
essere
deliberata dall'Assemblea, su iniziativa del Consiglio
Direttivo, in caso di:
a)
cessazione della partecipazione alla vita associativa,
negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o
mancato pagamento delle quote associative per due anni
consecutivi;
b)
violazione di norme etiche o di disposizioni statutarie
o regolamentari;
c)
interdizione, inabilitazione ovvero condanna per reati
non colposi divenuta definitiva;
d)
condotta contraria alle leggi ed all'ordine pubblico.
L'inizio
del procedimento di esclusione deve essere comunicato
personalmente all'associato, per mezzo di lettera
raccomandata, contenente l'indicazione specifica degli
addebiti, affinché lo stesso possa contestarli in
Assemblea.
L'associato può impugnare l'esclusione entro sei mesi
dal giorno in cui gli è stata comunicata la
deliberazione, per mezzo di lettera raccomandata,
promovendo la nomina del collegio arbitrale di cui
all'art. 17 del presente statuto.
Art. 11 -
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.
Gli organi
dell'associazione sono:
a)
Assemblea generale degli associati;
b) Il
Consiglio Direttivo;
c) Il
Presidente;
d) Il Vice
Presidente;
e) Il
Segretario Generale;
f) Il
Comitato Scientifico;
g) Il
Tesoriere;
Art. 12 -
ASSEMBLEA.
L'Assemblea è composta da tutti gli associati, in regola
con il pagamento della quota associativa annua.
L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati
stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della
legge e del presente statuto, vincolano tutti gli
associati anche se assenti o dissenzienti.
Ogni
associato avente diritto di voto può farsi rappresentare
da un altro associato avente diritto di voto mediante
delega scritta.
Nell'assemblea ogni associato ha diritto ad un voto in
tutte le deliberazioni, comprese quelle concernenti le
modificazioni statutarie, l'approvazione di eventuali
regolamenti e la nomina degli organi direttivi
dell'associazione.
L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio
Direttivo, anche fuori dalla sede sociale, almeno una
volta l'anno entro il 30 giugno, per l'approvazione del
bilancio consuntivo e, quando occorra, per la nomina dei
Consiglieri.
L'assemblea deve, inoltre, essere convocata ogni qual
volta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o
quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli
associati.
Le
assemblee sono convocate mediante avviso contenente
l'indicazione del giorno, luogo ed ora dell'adunanza,
nonché l'elenco delle materie da trattare, spedito ad
ogni associato a mezzo di lettera o fax almeno otto
giorni della data fissata. L'avviso predetto può
contenere l'indicazione della data della seconda
convocazione.
ART. 13 -
DELIBERAZIONI.
Le
deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, sono prese, a maggioranza dei voti
presenti. In prima convocazione è richiesta la presenza
di almeno la metà degli aventi diritto al voto.
In seconda
convocazione l'assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il
numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei
presenti.
Per
deliberare lo scioglimento dell'associazione e la
devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di
almeno tre quarti degli associati.
L'Assemblea é presieduta da Presidente o in sua assenza
dal Vice Presidente o dal Segretario Generale. Il
Presidente è assistito da un Segretario nominato
dall'Assemblea. Delle riunioni effettuate è redatto
verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 14 -
CONSIGLIO DIRETTIVO.
L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo
composto da tre a nove membri, eletti fra gli associati,
che durano in carica cinque esercizi e sono
rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di uno dei
suoi componenti, il Consiglio, nella prima riunione,
provvede alla sua sostituzione. I consiglieri così
sostituiti restano in carica per la durata residua del
Consiglio. Il Consiglio direttivo elegge fra i propri
componenti il Presidente,
il Vice
Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o
impedimento, il Segretario Generale ed il Tesoriere.
La carica
di Consigliere è gratuita. I Consiglieri hanno diritto
al rimborso delle spese documentate sostenute previa
delibera del Consiglio Direttivo.
Il
Consiglio direttivo può delegare specifici incarichi a
singoli Consiglieri ed associati.
Il
Consiglio Direttivo é convocato mediante fax, telegramma
o messaggio di posta elettronica contenente
l'indicazione degli argomenti da trattare da inviarsi
almeno cinque giorni prima della riunione ed in caso di
urgenza ventiquattro ore.
Per la
validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di
almeno la metà dei Consiglieri e le deliberazioni sono
prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale
il voto del Presidente. Le deliberazioni relative
all'ammissione di nuovi soci devono essere assunte dal
Consiglio Direttivo all'unanimità.
Delle
deliberazioni del Consiglio Direttivo è redatto processo
verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario
Generale.
Il
Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il
Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta
richiesta da almeno due dei suoi componenti e comunque
almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al
bilancio consuntivo e dell'eventuale preventivo,
all'ammontare della quota sociale nonché in ordine alle
domande di ammissione.
Le sedute
sono presiedute dal Presidente o in caso di suo
impedimento dal Vice Presidente.
Il
Consiglio Direttivo é investito dei più ampi poteri per
la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione
compreso quelli di:
a)
assicurare il conseguimento degli scopi
dell'associazione;
b)
convocare assemblee;
a)
deliberare sull'ammissione dei nuovi associati;
a)
redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
b) emanare
regolamenti e norme per l'organizzazione ed il
funzionamento dell'associazione;
c)
stabilire l'ammontare delle quote associative per i
singoli esercizi;
d)
sottoporre all'assemblea proposte, segnalazioni e
mozioni formulate dagli associati in ordine ad eventuali
modifiche statutarie;
e)
deliberare in qualsiasi materia non espressamente
riservata all'assemblea dalla legge o dal presente
statuto.
ART. 15 -
PRESIDENTE.
Il
Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di
fronte ai terzi ed in giudizio. Viene eletto dal
Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in
carica cinque esercizi ed è rieleggibile. Presiede
l'Assemblea, convoca e presiede le riunioni del
Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle
deliberazioni. In caso di sua assenza o impedimento, le
sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
Art. 16 -
SEGRETARIO GENERALE.
Il
Segretario Generale coordina l'attività
dell'Associazione, controlla l'adempimento delle
incombenze connesse alla vita associativa allo scopo di
garantirne il buon funzionamento e presiede il Comitato
Scientifico.
Art. 17 -
COMITATO SCIENTIFICO.
Il
Comitato Scientifico è composto da non più di
ventiquattro associati cooptati dal Consiglio Direttivo
ed è presieduto dal Segretario Generale. Il Comitato
Scientifico esprime pareri tecnici non vincolanti in
ordine alle attività scientifiche dell'associazione.
Può, inoltre, essere suddiviso in gruppi di studio allo
scopo di effettuare congiuntamente ad altri associati
studi e ricerche inerenti alle tematiche ed alle
attività indicate all'art. 4 del presente statuto. I
componenti del Comitato Scientifico cessano le proprie
funzioni al termine della consigliatura in cui sono
stati nominati e possono essere riconfermati. I
componenti del Comitato Scientifico non hanno diritto a
compensi o indennità ma al solo rimborso delle spese
documentate sostenute solo in quanto autorizzate
preventivamente con deliberazione del Comitato
Direttivo.
Art. 18 -
TESORIERE.
Il
Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione
e ne tiene la contabilità, effettua le relative
verifiche, controlla la tenuta dei libri
contabili,
predispone il bilancio consuntivo e l'eventuale
preventivo da sottoporre al termine di ogni esercizio al
Comitato Direttivo.
Art. 19 -
ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO.
Gli
esercizi finanziari vanno dal 1/1 (primo gennaio) al
31/12 (trentuno dicembre) di ogni anno. Alla fine di
ogni esercizio il Comitato Direttivo procederà alla
formazione del bilancio da presentare per
l'approvazione, unitamente al programma dell'attività
per il nuovo esercizio ed all'eventuale preventivo delle
spese all'assemblea che dovrà essere convocata entro sei
mesi dalla chiusura dell'esercizio.
A partire
dalla data dell'avviso di convocazione dell'Assemblea,
bilancio e programma saranno depositati presso la sede
dell'associazione a disposizione degli associati.
E' vietata
la distribuzione anche in modo indiretto di utili o
avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione siano imposte dalla
legge.
Art.20 - REGOLAMENTO.
Il
Consiglio Direttivo potrà provvedere alla redazione di
un Regolamento interno per l'esecuzione delle presenti
norme statutarie, per la determinazione dei criteri
amministrativi e per la formazione ed il funzionamento
di eventuali Commissioni di Studio.
Art.21 -
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE.
In caso di
scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nominerà uno
o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione
del patrimonio secondo le norme di legge. Quanto
residuerà sarà devoluto ad altra associazione con
finalità analoghe o fini di pubblica utilità, scelta
dall'assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui
all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662,
salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 22 -
CLAUSOLA COMPROMISSORIA.
Tutte le
controversie, di qualsiasi specie e natura, insorte fra
gli associati o fra questi e l'associazione in merito
all'interpretazione ed all'applicazione del presente
statuto, ad eccezione di quelle di competenza
inderogabile dell'Autorità Giudiziaria, saranno rimesse
al giudizio inappellabile di un Collegio Arbitrale
composto di tre membri, di cui due nominati dalle parti
ed il terzo di comune accordo tra gli arbitri di parte.
In difetto
di accordo tra gli arbitri di parte sulla nomina del
terzo arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di
Torino. Il Collegio Arbitrale giudicherà ex bono et
aequo, senza formalità di procedura, in via irrituale,
entro il termine di novanta giorni dalla sua
composizione.
Art.23 -
ESCLUSIONI.
Per quanto
non stabilito nel presente Statuto, valgono le norme
contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti. |